Sez. 1, Sentenza n. 4454 del 28/03/2001 (Rv. 546189 - 01)
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE | Scoppio dell'acquedotto - Danno ascritto a negligenza della P.A. per assenza di manutenzione della condotta idrica - Danno dipendente dall'opera idraulica - Configurabilità - Esclusione - Domanda di risarcimento - Cognizione del Tribunale Regionale delle acque pubbliche - Esclusione.
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE
Il danno, che venga subito a causa dello scoppio dell'acquedotto, e che venga ascritto all'assenza di qualsiasi manutenzione della condotta idrica da parte della pubblica amministrazione, non è qualificabile come dipendente dall'opera idraulica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, lett. e), del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non coinvolgendo scelte e valutazioni discrezionali inerenti alla sua manutenzione. Ne consegue che la domanda di risarcimento di detto danno esula dalla cognizione del tribunale delle acque pubbliche e resta soggetta alle comuni regole di competenza.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)