Sez. 1, Sentenza n. 2693 del 26/03/1996 (Rv. 496582 - 01)
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE | Rottura in tubazioni di opera idraulica - Danno ascritto a negligenza della P.A. - Danno dipendente dall'opera - Configurabilità - Esclusione - Domanda di risarcimento - Cognizione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Esclusione.
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE
Il danno, che venga subito a causa di rottura in tubazioni di opera idraulica, e che venga ascritto a mera negligenza della Pubblica Amministrazione nell'individuare ed eliminare il guasto, non è qualificabile come dipendente dall'opera medesima, ai sensi ed agli effetti dell'art. 140 lettera e) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, non coinvolgendo scelte e valutazioni inerenti alla sua progettazione, costruzione e manutenzione. Ne consegue che la domanda di risarcimento di detto danno esula dalla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche e resta soggetta alle comuni regole di competenza.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)