Sez. 2 - , Sentenza n. 27255 del 16/11/2017 (Rv. 646076 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - REQUISITI PER LA VALIDITÀ DELL'OFFERTA - IN GENERE | Offerta reale - Completezza - Condizioni - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - REQUISITI PER LA VALIDITÀ DELL'OFFERTA - IN GENERE
Affinché l'offerta del debitore sia idonea a costituire in mora il creditore, è necessario che essa comprenda la totalità della somma dovuta, degli interessi e delle spese liquide, con la conseguenza che il rifiuto del creditore fondato sull'inidoneità della somma offerta a coprire l'intero ammontare del credito non viola il disposto dell'art. 1220 c.c., risultando lo stesso legittimamente formulato (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello ritenendo che l'offerta reale subordinata alla condizione che i creditori fossero tenuti al rimborso delle spese di offerta, fosse inidonea per incompletezza).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1196, Cod. Civ. art. 1214, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1220, Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1215
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)