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Sez. 2 - , Ordinanza n. 28275 del 04/11/2019 (Rv. 655688 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - "DIES INTERPELLAT PRO HOMINE" - OFFERTA NON FORMALE | Consegna di immobili - Offerta non formale - Rifiuto del creditore - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655688-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - "DIES INTERPELLAT PRO HOMINE" - OFFERTA NON FORMALE

In caso di offerta non formale di una prestazione che abbia ad oggetto la consegna di cose specifiche, quali alcuni immobili, al fine di valutare la legittimità del rifiuto del creditore e quindi, di conseguenza, l'impedimento della mora del debitore, occorre compiere una valutazione comparativa della condotta delle parti, improntata alla verifica del rispetto del principio della buona fede; sicché, anche a fronte di un rifiuto del creditore, motivato dalla negazione della stessa identità tra i beni offerti dal debitore (nella specie con la stessa proposizione della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre) e quelli dovuti per contratto, negazione mantenuta ferma durante tutta la durata del giudizio, va esclusa la "mora debendi", anche nel caso in cui gli immobili pur correttamente individuati, manchino delle sole rifiniture interne.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1220, Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)