Sez. L, Sentenza n. 561 del 23/01/1984 (Rv. 432796 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - DISTINZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - DISTINZIONE - CRITERI.*
Ai fini della distinzione fra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato, assume rilievo determinante la circostanza che nel primo il prestatore di lavoro promette soltanto il risultato della propria opera, che può eseguire in piena autonomia, quanto alle modalità di svolgimento ed all'impiego delle proprie energie lavorative, e con accollo del relativo rischio, inteso come assunzione di responsabilità nell'Esercizio dell'attività laddove nel secondo, il beneficiario della prestazione ha il potere di determinarne le condizioni di svolgimento ed è egli stesso gravato dal rischio suddetto; hanno invece natura anfibologica gli altri possibili indizi (di subordinazione o di autonomia), quali la misura fissa o variabile della retribuzione, l'istituto del preavviso per il recesso, la predeterminazione della prestazione, la sottoposizione del prestatore a vincolo di orario, la stabilità del rapporto. (V 1326/81, mass n 411929).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)