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Sez. L, Sentenza n. 1326 del 09/03/1981 (Rv. 411929 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - IN GENERE - PRESTAZIONE DI UN SERVIZIO - CONFIGURABILITA DI UN CONTRATTO D'OPERA O DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - RISPETTIVI PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1981-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411929-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - IN GENERE - PRESTAZIONE DI UN SERVIZIO - CONFIGURABILITA DI UN CONTRATTO D'OPERA O DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - RISPETTIVI PRESUPPOSTI.*

La prestazione di un servizio costituisce l'oggetto di un contratto d'opera (art 2222 cod civ), se colui che deve eseguirla prometta soltanto il risultato e goda di una piena autonomia quanto alle modalita di svolgimento del servizio stesso e all'impiego delle proprie energie lavorative; costituisce, invece, l'oggetto di un rapporto di lavoro subordinato (art 2094 cod civ) se sia eseguita in posizione di subordinazione, la quale ricorre allorche la parte che beneficia della prestazione del servizio ha il potere di determinarne le condizioni di svolgimento. A differenza dell'elemento della subordinazione o dell'autonomia (da cui dipende l'esistenza del rischio, e cioe l'alea derivante dall'Esercizio dell'attivita produttiva e dall'incertezza del risultato economico con essa perseguito), hanno, invece, natura anfibologica altri possibili elementi discriminatori dei due rapporti suddetti, quali la misura fissa o variabile della retribuzione, l'istituto del preavviso per il recesso, la predeterminazione della prestazione, la sottoposizione del prestatore a vincoli di orario, la stabilita del rapporto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)