Sez. L, Sentenza n. 4988 del 08/08/1986 (Rv. 447658 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - LAVORATORE CON QUALIFICA DI DIRIGENTE - CLAUSOLA DI DURATA MINIMA GARANTITA DEL RAPPORTO - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - COMPATIBILITÀ - INTERPRETAZIONE DELLA VOLONTÀ DELLE PARTI - QUESTIONE DEMANDATA AL GIUDICE DI MERITO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - LAVORATORE CON QUALIFICA DI DIRIGENTE - CLAUSOLA DI DURATA MINIMA GARANTITA DEL RAPPORTO - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - COMPATIBILITÀ - INTERPRETAZIONE DELLA VOLONTÀ DELLE PARTI - QUESTIONE DEMANDATA AL GIUDICE DI MERITO.*
Ove il datore di lavoro ed un lavoratore con qualifica di dirigente prevedano nel contratto individuale di lavoro una clausola di durata minima garantita, non necessariamente questa costituisce una mera garanzia di stabilità temporanea, che accede ad un rapporto a tempo indeterminato, potendo invece rappresentare la volontà di apporre un termine alla durata del rapporto e quindi l'intento delle parti di stipulare un contratto a tempo determinato e non già a tempo indeterminato, anche in considerazione del fatto che il rapporto di lavoro dirigenziale non soggiace alla rigorosa previsione di presupposti sostanziali per l'apponibilità del termine, quali previsti dall'art. 1 della legge n. 230 del 1962, ma - essendo soggetto solo al limite temporale della durata massima di cinque anni, contemplato dall'art. 4 della legge cit. - non richiede altro che la semplice previsione del termine stesso senza l'allegazione di alcuna delle specifiche causali indicate nell'art. 1 cit.. La distinzione tra l'una e l'altra ipotesi importa una questione di interpretazione della volontà delle parti che è demandata - nel rispetto delle regole di ermeneutica contrattuale - al giudice del merito. (nella specie le parti avevano previsto la clausola di durata minima garantita aggiungendo che alla sua scadenza esse avrebbero esaminato l'opportunità di un rinnovo o di una proroga; la suprema Corte - nell'enunciare il suddetto principio di diritto - ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto che il rapporto fosse a tempo indeterminato, invece che a tempo determinato). (V 2941/76, mass n 381599; (V 3687/75, mass n 377898).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)