Sez. 5 - , Ordinanza n. 15494 del 13/06/2018 (Rv. 649189 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - COLLEGIO - IN GENERE | Rinvio dinanzi ad altro collegio con ordinanza priva di motivazione - Vizio di costituzione del giudice - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - COLLEGIO - IN GENERE
Il difetto di motivazione dell'ordinanza con la quale viene trasmessa ad un altro collegio una causa già trattenuta in decisione non comporta, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice, ove sia stato rispettato l'art. 276 c.p.c., per essersi nuovamente svolta la discussione della causa dinanzi a detto collegio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)