Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22238 del 25/09/2017 (Rv. 645997 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - COLLEGIO - IN GENERE | Non coincidenza tra il collegio che ha dichiarato l'interruzione e quello che ha pronunciato l'estinzione del giudizio - Nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento - fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - COLLEGIO - IN GENERE
Il principio di immutabilita` del giudice, di cui all'art. 276 c.p.c., prevede che la decisione sia deliberata dai giudici che hanno assistito alla discussione, i quali non devono essere necessariamente gli stessi davanti ai quali la causa sia stata trattata nel corso di tutto il giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non affetta da nullità la sentenza dichiarativa dell'estinzione del giudizio emessa da un collegio differente da quello che aveva preventivamente dichiarato l'interruzione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)