Sez. 6 - , Sentenza n. 43644 del 11/09/2019 Ud. (dep. 25/10/2019) Rv. 277375 - 03
IMPUGNAZIONI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI | Assoluzione dell’imputato in primo grado per insussistenza del fatto – Appello della parte civile – Prescrizione dei reati – Applicabilità della regola di giudizio dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. – Esclusione.
IMPUGNAZIONI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI
La previsione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. non trova applicazione nel giudizio di appello relativo a sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto promosso dalla sola parte civile, in quanto, essendo ispirata a ragioni di economia processuale, risulta compatibile con le garanzie difensive nel solo caso in cui il giudice si pronunci sulla regiudicanda penale e non su questioni civili, atteso che, solo nel giudizio penale, l'operatività del criterio di prevalenza di formule previsto da tale norma è bilanciato dalla possibilità, per l'imputato, di rinunziare alla causa di estinzione del reato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)