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Sez. 2, Sentenza n. 29499 del 23/05/2017 Ud. (dep. 13/06/2017) Rv. 270322 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA - PRONUNCE SULL'AZIONE CIVILE | Condanna in primo grado - Declaratoria di estinzione del reato da parte del giudice di appello - Presenza della parte civile - Valutazione nel merito dell'impugnazione proposta dall'imputato sull'affermazione di responsabilità - Necessità - Fondatezza dell'impugnazione stessa - Statuizioni conseguenti.
Stato
decisa il 2017-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270322-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA - PRONUNCE SULL'AZIONE CIVILE

Il giudice di appello, nel dichiarare una causa estintiva del reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, in presenza della parte civile, è comunque tenuto a compiutamente esaminare i motivi di gravame proposti dall'imputato sul capo o punto della sentenza relativo all'affermazione di responsabilità, al fine di decidere sull'impugnazione agli effetti civili; ne deriva che, qualora detti motivi siano fondati, deve riformare la sentenza stessa, contestualmente revocando le statuizioni civili anche in difetto della proposizione di specifica doglianza al riguardo, sempreché detta condanna abbia diretta dipendenza dal capo o dal punto impugnato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 574 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)