Sez. 2, Sentenza n. 2132 del 30/07/1966 (Rv. 324153 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE - DIFFERENZA TRA NORME INTEGRATIVE E NON INTEGRATIVE DEL COD CIV - REGOLAMENTO EDILIZIO DI APUANIA.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE - DIFFERENZA TRA NORME INTEGRATIVE E NON INTEGRATIVE DEL COD CIV - REGOLAMENTO EDILIZIO DI APUANIA.*
Al fine di determinare le conseguenze delle violazioni nelle norme edilizie, occorre distinguere fra le regole relative alle distanze fra le costruzioni, fissate dall'art.873 cod.civ.e dai regolamenti comunali in esso richiamati, e le altre norme urbanistiche, contenute nelle leggi speciali o nei regolamenti comunali. Dall'inosservanza del primo tipo di norme, che rientrano nella disciplina dei rapporti di vicinato, scaturisce a favore del privato, che si pretende leso, il duplice diritto alla riduzione in pristino ed al risarcimento dei dannì mentre dalla violazione delle norme della seconda categoria, fra cui quelle sulle altezze delle costruzioni, dirette essenzialmente a soddisfare interessi generali a carattere igienico o estetico, deriva il solo diritto al risarcimento dei danni. Per quanto concerne, poi, le norme edilizie che regolano congiuntamente l'altezza e le distanze, stabilendo tra di esse un rapporto di proporzionalita, in tanto puo ritenersi che tali norme abbiano carattere integrativo del codice civile e conferiscano, quindi, se violate, il diritto alla restituzione in pristino, in quanto risulti che l'oggetto effettivo o preminente di esse sia costituito dalla disciplina delle distanze. Il regolamento edilizio di apuania, nel consentire, con riferimento alle costruzioni economiche in zone estensive, l'edificazione del terzo piano, qualora le distanze fra gli stabili siano eguali almeno all'altezza degli edifici maggiori, richiama l'elemento distanza soltanto come dato di fatto che consente di derogare, in date circostanze, alla regola generale secondo cui le case popolari non possono superare i due piani. Tale norma, quindi, ha come oggetto effettivo la disciplina delle altezzè onde la sua violazione non puo dar luogo alla sanzione della demolizione, ma solo al risarcimento dei danni eventualmente derivatine.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)