Sez. 2, Sentenza n. 4353 del 26/07/1985 (Rv. 441819 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - IN GENERE - NORME CHE INTEGRANO O MODIFICANO LE DISPOSIZIONI DEL CODICE SUI RAPPORTI DI VICINATO - NORME INERENTI ALLE ESIGENZE IGIENICHE E ALLA TUTELA DELLA ESTETICA EDILIZIA - VIOLAZIONI DEI DUE TIPI DI NORME - DIVERSITÀ DI SANZIONI APPLICABILI.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - IN GENERE - NORME CHE INTEGRANO O MODIFICANO LE DISPOSIZIONI DEL CODICE SUI RAPPORTI DI VICINATO - NORME INERENTI ALLE ESIGENZE IGIENICHE E ALLA TUTELA DELLA ESTETICA EDILIZIA - VIOLAZIONI DEI DUE TIPI DI NORME - DIVERSITÀ DI SANZIONI APPLICABILI.*
Alla distinzione tra le norme, che integrano o modificano le Disposizioni del codice sui rapporti di vicinato, dalle norme che, se pure dirette incidentalmente ad assicurare una migliore coesistenza e una più razionale utilizzazione delle proprietà private, tendono principalmente a soddisfare interessi di ordine generale, come quelli inerenti alle esigenze igieniche e alla tutela dell'estetica edilizia (artt. 871 e 872 cod. civ.) corrisponde una diversa regolamentazione giuridica, nel senso che la violazione delle norme del primo tipo, che di solito riguarda la distanza nelle costruzioni, comporta non solo il risarcimento del danno a favore di colui che abbia subito pregiudizio, ma anche l'eliminazione dello stato di cose abusivamente creato, mentre la violazione di quelle del secondo tipo attribuisce soltanto alla pubblica amministrazione il potere di imporne l'osservanza coattiva, di modo che al privato viene riconosciuto, in caso di violazione, il solo diritto al risarcimento del danno, non anche quello della riduzione in pristino. (V 1408/73, mass n 364104; (V 2571/71, mass n 353650; (V 2132/66, mass n 324153; (V 470/64, mass n 300601; (V 1771/62, mass n 252814).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, DM 02/04/1968 art. 1444
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)