Sez. U, Sentenza n. 12149 del 11/11/1992 (Rv. 479468 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Competenza e giurisdizione | Dipendente comunale in astensione obbligatoria - Domanda di pagamento dell'indennita di maternità - Nei confronti del Comune - Giurisdizione del giudice amministrativo - Nei confronti dell'I.N.P.S. - Giurisdizione del giudice ordinario.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Competenza e giurisdizione
Nel caso in cui una dipendente comunale abbia chiesto, in relazione al periodo di astensione obbligatoria, il pagamento dell'indennità di maternità ai sensi della legge n. 1204 del 1971 nei confronti sia del comune che dell'I.N.P.S., è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la prima di tali domande, la quale - ai sensi dell'art. 8 del D.L. 29 marzo 1991 n. 103 (convertito con legge n. 166 del 1991), che detta l'interpretazione dell'art. 13, secondo comma, della citata legge n. 1204 del 1971 - attiene ad un trattamento che grava direttamente sull'ente pubblico datore di lavoro, mentre spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla domanda nei confronti dell'I.N.P.S., rientrando essa fra le controversie in materia di previdenza obbligatoria di cui all'art. 442 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 13, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 21, Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 8, Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)