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Sez. U, Sentenza n. 8674 del 08/08/1995 (Rv. 493596 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Dipendente di ente pubblico non economico - Trattamento economico di maternità - Richiesta - Controversia relativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Devoluzione.
Stato
decisa il 1995-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493596-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto correlata strettamente al rapporto di pubblico impiego, la domanda con la quale la dipendente di ente pubblico non economico (nella specie, Servizio contributi agricoli unificati) chieda la corresponsione del trattamento economico di maternità di cui agli artt. 15 e 17 legge n. 1204 del 1971, in quanto detto trattamento non ha natura previdenziale, né indennitario-assicurativa, è corrisposto, sia pure quale "adiectus solutionis causa", dal datore di lavoro (anche quando sia a carico dell'ente previdenziale, ed è, comunque, commisurato all'ammontare della retribuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 13, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)