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Sez. 3, Sentenza n. 19053 del 12/12/2003 (Rv. 568846 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI DIRITTO | Automobilista con diritto di precedenza - Prudenza, diligenza e rispetto delle disposizioni del codice della strada - Obbligo di osservanza - Persistenza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568846-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI DIRITTO

La violazione della regola di precedenza nell'attraversamento di un crocevia comporta la preponderante responsabilità dell'autore dello scontro, tuttavia il conducente dell'autovettura al quale spetti il diritto di precedenza, per andare esente da ogni responsabilità, deve eseguire a sua volta l'attraversamento nel rispetto di tutte le regole di prudenza e diligenza, prevedendo anche l'eventualità dell'altrui imprudenza. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto corresponsabile nello scontro il conducente della vettura con diritto di precedenza il quale, sulla base delle risultanze testimoniali, si era dapprima fermato alla vista di un ciclomotore che sopraggiungeva ed era successivamente ripartito, fidando incautamente nella propria precedenza di diritto, mentre il conducente del ciclomotore proseguiva la marcia fino a determinare lo scontro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Strada art. 102, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)