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Sez. 3, Sentenza n. 2225 del 27/02/1998 (Rv. 513166 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI DIRITTO | Prudenza, diligenza e disposizioni del codice della strada - Obbligo di osservanza - Persistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513166-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI DIRITTO

Il conducente che ha diritto di precedenza - nella specie proveniente dalla stessa direzione di marcia di un veicolo che effettua manovra di svolta a sinistra - non perciò è esonerato dall'obbligo di mantenere una condotta di guida diligente e prudente, regolando altresì la velocità in base alle circostanze di tempo e luogo, moderandola adeguatamente (art. 102, primo e secondo comma d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393), e pertanto non può escludersi, in concreto, che la causa esclusiva dell'incidente sia il suo comportamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Strada art. 102, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)