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Sez. 3, Sentenza n. 146 del 20/01/1969 (Rv. 338051 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - PARZIALE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338051-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - PARZIALE - CONDIZIONI.*

Quando sia stata proposta una impugnazione parziale, l'acquiescenza alla parte di sentenza non impugnata ne preclude ogni successivo gravame quando le diverse parti della sentenza, quelle impugnate e quelle non impugnate, siano tra loro indipendenti per modo che l'una possa sussistere pur venendo meno l'altra e, cioe, quando le statuizioni impugnate non costituiscano un necessario presupposto di quelle non impugnate. (V 1425-68, mass n 333063 1122-67, mass n 327530 1513-66, mass n 323010 1845-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)