Sez. 3, Sentenza n. 671 del 13/03/1970 (Rv. 345868 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - PARZIALE - CONDIZIONI - PARTE AUTONOMA DELLA SENTENZA - NECESSITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - PARZIALE - CONDIZIONI - PARTE AUTONOMA DELLA SENTENZA - NECESSITA.*
Nel caso di impugnazione parziale, l'acquiescenza alla parte della sentenza non impugnata si verifica solo quando le diverse parti della sentenza medesima siano tra loro indipendenti, per modo che l'una possa sussistere pur venendo meno l'altra, e non anche quando una parte costituisca esclusivamente una conseguenza della precedente, ossia una statuizione che abbia necessario per necessario presupposto l'altra statuizione. (Conf 1425-68, massima n 333063 1122-67, massima n 327530 V 146- 69, massima n 338051).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)