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Sez. 2, Sentenza n. 2160 del 08/07/1971 (Rv. 352916 - 01)

COMUNICAZIONI PUBBLICHE - RADIOCOMUNICAZIONI - TELEVISIONE - ART 1 DELLA LEGGE N 554 DEL 1940 - SISTEMAZIONE DI ANTENNE RADIOTELEVISIVE DA PARTE DEGLI OCCUPANTI DI UNO STABILE - NATURA PERSONALE DEL DIRITTO - PRESUPPOSTI PER IL SUO ESERCIZIO.*
Stato
decisa il 1971-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352916-01

COMUNICAZIONI PUBBLICHE - RADIOCOMUNICAZIONI - TELEVISIONE - ART 1 DELLA LEGGE N 554 DEL 1940 - SISTEMAZIONE DI ANTENNE RADIOTELEVISIVE DA PARTE DEGLI OCCUPANTI DI UNO STABILE - NATURA PERSONALE DEL DIRITTO - PRESUPPOSTI PER IL SUO ESERCIZIO.*

L'art 1 della legge 6 maggio 1940, n 554, con lo stabilire che i proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi alla installazione nella loro proprieta di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili e degli appartamenti stessi, non impone una servitu, ma si limita all'attribuzione di un diritto, a favore degli abitanti dello stabile e degli appartamenti, alla installazione, e quindi anche alla manutenzione, degli impianti anche contro la volonta di altri abitanti diritto che non ha contenuto reale ma e di natura personale e che il titolare, in virtu della norma, puo esercitare indipendentemente dalla qualita di condomino, per il solo fatto di abitare nello stabile e di essere o diventare utente radio-televisivo.*

Riferimenti normativi: Legge 06/05/1940 num. 554 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)