Sez. 1, Sentenza n. 1906 del 26/05/1976 (Rv. 380701 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - PARZIALE ACCOGLIMENTO DI UNA DOMANDA DI PAGAMENTO - COMPENSAZIONE DELLE SPESE - LEGITTIMITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - PARZIALE ACCOGLIMENTO DI UNA DOMANDA DI PAGAMENTO - COMPENSAZIONE DELLE SPESE - LEGITTIMITA.*
Nel caso di accoglimento parziale di una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, ossia di accoglimento per un importo inferiore al richiesto, ben puo parlarsi di soccombenza reciproca e, percio, ben possono compensarsi le spese di lite.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)