Sez. 3, Ordinanza n. 22381 del 21/10/2009 (Rv. 610563 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Soccombenza reciproca - Nozione - Pluralità di pretese contrapposte delle parti - Necessità - Accoglimento parziale dell'unica domanda - Equivalenza - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)