Sez. 3, Sentenza n. 5080 del 03/06/1996 (Rv. 497914 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Proposta di alienazione - Accettazione subordinata al conseguimento di un mutuo - Efficacia - Condizioni.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
La disciplina della prelazione agraria di cui all'art. 8 della legge n. 590 del 1965 (la quale prevede, tra l'altro, il diritto dell'affittuario alla dilazione del termine di pagamento del prezzo in vista del conseguimento di agevolazioni creditizie) è applicabile solo nel caso in cui l'affittuario intenda far valere la prelazione di legge con riferimento ad una contrattazione del proprietario con un terzo e non anche nel caso in cui il concedente proponga direttamente all'affittuario l'acquisto del fondo, senza aver concluso alcun preliminare, né avere in corso alcuna trattativa con altri. Ne consegue che, mentre nella prima ipotesi la "condicio juris", consistente nella concessione del mutuo agevolato, può essere inclusa nell'accettazione della proposta di vendita senza immutarne la natura, nella seconda ipotesi trova applicazione l'ultimo comma dell'art. 1326 cod. civ., in forza del quale un'accettazione non conforme alla proposta equivale ad una nuova proposta (nella specie, la S.C., in applicazione dell' "enunciato principio", ha confermato la sentenza del merito che, avendo ravvisato nell'accettazione condizionata al conseguimento del mutuo, espressa dall'affittuario, una nuova proposta contrattuale, cui non era seguita l'accettazione del proprietario, aveva affermato che la trattativa di vendita intercorsa tra le parti non s'era perfezionata).
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)