Sez. 3, Sentenza n. 7982 del 25/08/1997 (Rv. 507101 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Vendita stipulata direttamente con il coltivatore del fondo, senza preesistenti preliminari o trattative incorso con terzi - Disciplina della prelazione agraria ex art. 8 della legge n. 590 del 1965 - Applicabilità - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
Qualora l'affittuario di un fondo rustico accetti una proposta di vendita che il concedente effettui direttamente nei suoi confronti, senza avere concluso alcun preliminare - o senza avere, comunque, in corso alcuna trattativa - con terzi, deve escludersi l'invocabilità della disciplina della prelazione agraria di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)