Sez. 2, Sentenza n. 4538 del 27/03/2003 (Rv. 561496 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Elementi costitutivi dell'illecito aquiliano - "Antigiuridicità in senso obiettivo" quale unico fondamento del richiesto risarcimento del danno "ex" art. 2043 cod. civ. - Accertamento in via incidentale nel giudizio risarcitorio - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
Proposta, dal socio escluso da una cooperativa edilizia operante con il contributo dello Stato, azione di risarcimento del danno "ex" art. 2043 cod. civ. dinanzi al giudice ordinario deducendosi, quale unico fondamento del richiesto risarcimento, l'illegittimità della delibera di esclusione, ove l'accertamento in via principale della non conformità della situazione giuridica al diritto oggettivo (c.d. antigiuridicità in senso obiettivo), quale elemento costitutivo della fattispecie attributiva del diritto al risarcimento del danno, sia precluso in quanto l'interessato non abbia sperimentato, o non possa più sperimentare (a seguito di giudicato, decadenza, transazione, ecc.), i rimedi specifici previsti dalla legge per contestare la conformità a legge della situazione medesima, la detta antigiuridicità in senso oggettivo non può essere accertata in via incidentale e senza efficacia di giudicato dal giudice ordinario e, conseguentemente, la domanda risarcitoria deve essere rigettata perché il fatto produttivo del danno non è suscettibile di essere qualificato illecito. (Fattispecie anteriore alla innovazione del sistema di riparto di giurisdizione introdotta con il D.Lgs. n. 80 del 1998 e con l'art. 7 della legge n. 205 del 2000).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)