Sez. 3, Sentenza n. 13619 del 22/07/2004 (Rv. 575434 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Responsabilità civile da fatto illecito - Danno ingiusto - Nozione - Lesione di interessi giuridicamente rilevanti - Interessi legittimi - Inclusione - Pregiudizialità del procedimento di annullamento dell'atto amministrativo - Configurabilità - Esclusione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE
In relazione ai giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998 (e perciò con riferimento al regime previgente alle innovazioni del sistema di riporto di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo apportate con il D.Lgs n. 80 del 1998 e dalla successiva legge n. 205 del 2000), nel caso in cui venga introdotta dinanzi al giudice ordinario una domanda risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. nei confronti della Pubblica Amministrazione per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, anche la lesione di un interesse legittimo, al pari di quella di un diritto soggettivo o di altro interesse giuridicamente rilevante, può esser fonte di responsabilità aquiliana, e, quindi, dar luogo al risarcimento del danno ingiusto, a condizione che risulti danneggiato, per effetto dell'attività illegittima della P.A., l'interesse al bene della vita al quale il primo si correla, e che detto interesse risulti meritevole di tutela alla stregua del diritto positivo; in questi casi, il giudice adito potrà procedere direttamente ad accertare l'illegittimità del provvedimento amministrativo nell'ambito della verifica della riconducibilità della fattispecie sottoposta al suo esame alla nozione di fatto illecito delineata dall'art. 2043 cod. civ. , non essendo più ravvisabile la pregiudizialità del giudizio di annullamento dell'atto dinanzi al giudice amministrativo, in passato costantemente affermata in quanto solo in tal modo si perveniva all'emersione del diritto soggettivo, unica situazione giuridica soggettiva la cui lesione si riteneva tutelabile dinanzi al giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)