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Sez. 1, Sentenza n. 12433 del 02/03/2017 Cc. (dep. 15/03/2017) Rv. 269519 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sospensione condizionale della pena - Revoca - Depenalizzazione dei fatti oggetto delle precedenti condanne - Accertamento incidentale da parte del giudice dell'esecuzione - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269519-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, il giudice dell'esecuzione è legittimato ad esaminare in via incidentale la questione pregiudiziale dell'intervenuta depenalizzazione del reato oggetto di precedente condanna a pena sospesa, a condizione che tale valutazione implichi un riscontro meramente ricognitivo della perdita di efficacia della norma incriminatrice e non una indagine valutativa in ordine alla sussistenza delle condizioni cui è subordinata la produzione dell'effetto abrogativo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)