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Sez. 1, Sentenza n. 2638 del 11/12/2012 Cc. (dep. 17/01/2013) Rv. 254561 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO | Limiti - Indagine del giudice dell'esecuzione in ordine alla sussistenza delle condizioni cui è subordinato l'effetto abrogativo - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254561-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO

In tema di revoca della sentenza per "abolitio criminis", deve escludersi l'operatività dell'istituto qualora esso richieda al giudice della esecuzione non un riscontro meramente ricognitivo della perdita di efficacia della norma incriminatrice, ma una indagine valutativa in ordine alla sussistenza delle condizioni cui è subordinata la produzione dell'effetto abrogativo. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto che dalla dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 68 T.U.L.P.S. sulla necessità della licenza del questore non sia dato desumere, attraverso un percorso meramente ricognitivo, l'intervenuta abrogazione della diversa fattispecie di reato proprio prevista dall'art. 31 legge n. 110 del 1975, in materia di vigilanza sulle attività di tiro a segno).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Testo Unico 16/06/1931 num. 773 art. 68 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)