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Sez. 3 - , Ordinanza n. 17674 del 02/07/2019 (Rv. 654452 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - RILASCIO - IN GENERE | Preavviso - Funzione - Ripresa dell'esecuzione dopo la sospensione - Obbligo di nuovo avviso - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654452-01

ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - RILASCIO - IN GENERE

In tema di procedura esecutiva per consegna o rilascio, il preavviso prescritto dall'art. 608 c.p.c. esaurisce, con la notifica, il suo scopo di preavvertire l'esecutato del prossimo inizio dell'azione esecutiva, al fine di consentirgli l'adempimento spontaneo e di essere, comunque, presente all'immissione in possesso del creditore procedente, sicché non sussiste un obbligo di nuovo avviso in caso di sospensione dell'esecuzione già iniziata con un primo accesso e successivamente ripresa. (Principio ribadito dalla S.C. in un caso in cui erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che la presenza dell'istante e della forza pubblica costituissero condizione necessaria per ritenere regolare l'accesso dell'ufficiale giudiziario, mentre, al contrario, l'accesso del solo ufficiale giudiziario era già di per sé sufficiente a dare inizio all'azione esecutiva e consentire all'occupante di rilasciare spontaneamente l'immobile al fine di evitare l'intervento della forza pubblica).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)