Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22441 del 27/10/2011 (Rv. 620282 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - RILASCIO - IN GENERE | Preavviso - Funzione - Ripresa dell'esecuzione dopo la sospensione - Obbligo di nuovo avviso - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - RILASCIO - IN GENERE
In tema di procedura esecutiva per consegna o rilascio, il preavviso prescritto dall'art. 608 cod. proc. civ. esaurisce, con la notifica, il suo scopo di preavvertire l'esecutato del prossimo inizio dell'azione esecutiva, al fine di consentirgli l'adempimento spontaneo e di essere, comunque, presente all'immissione in possesso del creditore procedente, sicché non sussiste un obbligo di nuovo avviso in caso di sospensione dell'esecuzione già iniziata con un primo accesso e successivamente ripresa. (Principio affermato dalla S.C. in un caso in cui non solo non era stato emesso dal giudice alcun provvedimento di sospensione della procedura esecutiva per rilascio, ma, soprattutto, non si era proceduto ad alcuna significativa attività da parte dell'ufficiale giudiziario in occasione di precedenti accessi andati a vuoto, con conseguente esclusione della denunciata violazione del principio del contraddittorio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)