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Sez. 2, Sentenza n. 1866 del 18/06/1971 (Rv. 352412 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - IN GENERE - PER L'APERTURA DI VEDUTE DIRETTE E BALCONI - ESENZIONE - CONDIZIONI - APERTURA SU STRADA PUBBLICA O APERTA AL PUBBLICO - NECESSITA - STRADA PUBBLICA SDEMANIALIZZATA - ESCLUSIONE DELL'ESENZIONE.*
Stato
decisa il 1971-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352412-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - IN GENERE - PER L'APERTURA DI VEDUTE DIRETTE E BALCONI - ESENZIONE - CONDIZIONI - APERTURA SU STRADA PUBBLICA O APERTA AL PUBBLICO - NECESSITA - STRADA PUBBLICA SDEMANIALIZZATA - ESCLUSIONE DELL'ESENZIONE.*

L'ultimo comma dell'art 905 cod civ, stabilendo che il divieto di aprire vedute a distanza inferiore a metri uno e cinquanta dal fondo del vicino cessa allorquando tra i due fondi vicini vi e una pubblica via, presuppone che all'atto dell'apertura della veduta, esista effettivamente una strada pubblica o aperta al pubblico, non essendo rilevante che, sul luogo, in precedenza, vi era una strada pubblica o aperta al pubblico, ove il suolo sia divenuto successivamente privato. (V 3752'68, mass n 337121' 1749'67, mass n 328610).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)