Sez. 2, Sentenza n. 1749 del 13/07/1967 (Rv. 328610 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DISTANZE LEGALI DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - ESISTENZA DI UNA VIA PUBBLICA TRA I DUE FONDI VICINI - OSSERVANZA DELLA DISTANZA - ESCLUSIONE.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DISTANZE LEGALI DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - ESISTENZA DI UNA VIA PUBBLICA TRA I DUE FONDI VICINI - OSSERVANZA DELLA DISTANZA - ESCLUSIONE.*
Il principio stabilito dall'ultimo comma dell'art. 905 cod. civ., secondo cui l'Obbligo dell'osservanza della distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi verso il fondo o sopra il tetto del vicino cessa allorquando tra i due fondi vicini vi e una via pubblica, va applicato anche in riferimento all'osservanza della distanza delle costruzioni dalle vedute stabilita dall'art. 907 cod. civ., perche le norme dei due citati articoli sono in stretta correlazione fra loro e formano una disciplina unitaria delle distanze relative alle vedute dirette, imponendo una limitazione pari e reciproca ai proprietari di fondi finitimi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)