Sez. 6, Sentenza n. 1702 del 08/01/1999 Ud. (dep. 11/02/1999) Rv. 212508 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE | Pubblicazione - Lettura del dispositivo - Necessità - Ragioni - Omissione - Deposito in cancelleria - Nullità - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE
In forza del rinvio contenuto nell'art. 442 primo comma, cod. proc. pen., alle norme dettate per la sentenza emessa a seguito del dibattimento, la sentenza pronunciata all'esito di giudizio abbreviato celebrato in camera di consiglio deve essere pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza, e non mediante deposito in cancelleria. Tuttavia, qualora il giudice non si sia attenuto alla regola della pubblicazione per mezzo della lettura, ma a quella prevista per la pubblicazione dei provvedimenti camerali, non sussiste alcuna nullità, né di ordine generale, né assoluta né relativa, dato che l'art. 546 cod. proc. pen., nel disciplinare le nullità dovute alla mancanza dei requisiti che la sentenza deve contenere, non vi include quella derivante dall'omessa lettura del dispositivo in udienza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)