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Sez. 6, Sentenza n. 8637 del 14/05/1996 Ud. (dep. 24/09/1996) Rv. 205968 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE | Pubblicazione a mezzo di lettura del dispositivo in udienza - Applicabilità di tale regola - Sussistenza - Applicabilità della stessa regola anche per la sentenza emessa in appello a seguito di giudizio abbreviato in primo grado - Sussistenza - Violazione di detta regola - Nullità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205968-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE

La sentenza emessa nel procedimento svoltosi con il rito abbreviato in camera di consiglio, deve essere pubblicata, come tutte le sentenze, mediante lettura del dispositivo in udienza, e non mediante deposito in cancelleria ex art. 128 cod. proc. pen.: ciò in virtù dell'art. 442 comma primo cod. proc. pen. che rinvia per la "decisione" nel giudizio abbreviato alle norme dettate, dagli artt. 529 e segg. stesso codice, per la sentenza emessa a seguito del dibattimento, norme tra le quali sono da ricomprendere quelle concernenti la redazione e la pubblicazione della sentenza. Detto principio si applica anche per le sentenze emesse in appello a seguito di giudizio abbreviato in primo grado, posto che il rinvio all'art. 127 cod. proc. pen. - contenuto nell'art. 599 comma primo in relazione all'art. 443 ultimo comma cod. proc. pen. - riguarda solo le forme del procedimento camerale, e non tutti i provvedimenti ed in particolare la sentenza che lo conclude. Peraltro, in ossequio al principio della tassatività della nullità sancito nell'art. 177 cod. proc. pen., la mancata lettura del dispositivo in udienza, nei casi in cui la disposizione dell'art. 442 comma primo in relazione all'art. 545 comma primo cod. proc. pen. sia stata inosservata per essersi uniformato il giudice alle regole previste per la pubblicazione dei provvedimenti camerali diversi dalle sentenze, non comporta alcuna nullità - né di ordine generale, né assoluta e neppure relativa - in virtù del disposto dell'art. 546 comma terzo cod. proc. pen. che, occupandosi proprio delle nullità dovute alla mancanza dei requisiti che la sentenza deve contenere, non vi include quella derivante dalla mancata lettura del dispositivo in udienza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 545, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 443 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)