Sez. 2, Sentenza n. 17866 del 08/09/2005 (Rv. 584165 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione all'esecuzione - Controllo del titolo da parte del giudice - Portata.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., tenuto non solo al controllo dell'esistenza e della validità del titolo esecutivo azionato, ma anche alla verifica della sussistenza di eventuali cause che, successivamente alla formazione, ne abbiano determinato l'inefficacia, come nel caso di mancata osservanza degli obblighi nascenti dal titolo, per effetto della quale l'azione esecutiva non ha più ragione di essere intrapresa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)