Sez. 3, Sentenza n. 10495 del 01/06/2004 (Rv. 573331 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Decreto ingiuntivo - Notificazione - Inesistenza o nullità - Deduzione - Differenze - Rimedi esperibili - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
In tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, occorre distinguere tra l'ipotesi di deduzione della inesistenza della relativa notificazione (come ogniqualvolta essa viene effettuata in luogo o a mani di persona privi di alcun tipo di relazione con l'ingiunto), da quella in cui se ne deduce viceversa la nullità: nel primo caso è proponibile, fintanto che il procedimento esecutivo non si sia concluso, il rimedio dell'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 cod. proc. civ.; nel secondo quello invece dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., da esperirsi entro il termine di cui al terzo comma.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)