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Sez. 1, Sentenza n. 1228 del 05/06/1967 (Rv. 327729 - 01)

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - STATO DI INSOLVENZA - CONOSCENZA DA PARTE DEL TERZO - PROVA - ELEMENTI PRESUNTIVI - UTILIZZABILITA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327729-01

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - STATO DI INSOLVENZA - CONOSCENZA DA PARTE DEL TERZO - PROVA - ELEMENTI PRESUNTIVI - UTILIZZABILITA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Ai fini dell'Azione revocatoria fallimentare, il giudizio sulla conoscenza, da parte del terzo, dello stato di insolvenza del debitore, puo fondarsi anche su elementi presuntivi ed involge un apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione, ove congruamente motivato ed esente da vizi logici e giuridici. Conforme alla sentenza n.1222-67, massima n.327720.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)