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Sez. 1, Sentenza n. 2116 del 24/06/1968 (Rv. 334274 - 01)

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - INSOLVENZA - SCIENTIA DECOTIONIS - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - PROVA PRESUNTIVA - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1968-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334274-01

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - INSOLVENZA - SCIENTIA DECOTIONIS - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - PROVA PRESUNTIVA - LEGITTIMITA.*

Il giudizio sull'esistenza dell'elemento soggettivo dell'Azione revocatoria fallimentare, concessa dall'art. 67 della legge fallimentare cioe il giudizio sulla conoscenza, da parte del creditore, nel momento in cui fu posto in essere l'atto della cui revoca si discute, dello stato di insolvenza del debitore, si risolve in un'indagine di mero fatto e, quindi, in un apprezzamento di merito, il quale, se adeguatamente motivato, sfugge al Sindacato di legittimita. Ed ai fini della necessaria congruita ed adeguatezza, la motivazione di tale apprezzamento di merito puo basarsi anche su elementi presuntivi, che presentino carattere di gravita ed univocita e, persino, su un unico elemento presuntivo, grave e preciso. (V. N.264-68, mass. 331172 n.1228-67 mass. 327729 n.60-67, mass. N.321693 n.557-62).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)