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Sez. 3, Sentenza n. 34017 del 23/12/2024 (Rv. 673333-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale verificatosi in altro Stato dell'UE - Criterio di collegamento di cui all'art. 4, par. 1, del reg. CE n. 864 del 2007 (cd. Roma II) - Luogo in cui si verifica il danno - Individuazione - Criteri - Distinzione tra danno evento e danno conseguenza - Rilevanza - Esclusione. RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673333-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Ai fini dell'individuazione della legge applicabile alla domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale verificatosi in altro Stato membro dell'Unione Europea, l'art. 4, par. 1, del reg. CE n. 864 del 2007 (cd. Roma II) individua il criterio di collegamento del luogo in cui si verifica il danno, da intendersi riferito al luogo in cui si รจ determinato l'evento lesivo (nella specie, incidente avvenuto in Slovenia), in quanto unico elemento in grado di costituire criterio certo e univoco nei suoi riferimenti spaziali e temporali, indipendentemente dal luogo, anche diverso, in cui si siano manifestate, nel tempo, le menomazioni invalidanti ad esso conseguenti, non potendo rilevare a fini interpretativi della predetta disposizione unionale la distinzione tra "danno evento" e "danno conseguenza", frutto di una elaborazione concettuale interna all'ordinamento italiano.

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 16 com. 1, Regolam. Consiglio CEE 11/07/2007 num. 864 art. 4 lett. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)