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Sez. 3, Sentenza n. 21362 del 25/07/2025 (Rv. 675899-01)

FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - OBBLIGAZIONI | Sinistro mortale avvenuto in Italia causato da veicolo con targa straniera - Lex loci damni ex art. 4, par. 1, del Regolamento CE n. 864 del 2007 - Individuazione in relazione al danno patito dai congiunti - Necessità - Abituale residenza di questi ultimi nello stesso paese della vittima primaria - Conseguenze - Applicazione dell’art. 4, par. 2, del Regolamento - Limiti. RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675899-01

FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - OBBLIGAZIONI

Nel caso di sinistro stradale mortale avvenuto in Italia e causato da veicolo con targa straniera, la lex loci damni di cui all'art. 4, par. 1, del Regolamento CE n. 864 del 2007 va individuata non in funzione del luogo di verificazione del "danno diretto" a carico della vittima primaria, bensì di quello in cui si è realizzata la lesione patita dai congiunti quale "conseguenza indiretta"; tuttavia, ove il responsabile e i congiunti della vittima primaria risiedano abitualmente nello stesso paese, nel momento in cui il "danno diretto" si verifica, si applica la legge di tale paese di residenza comune in base all'art. 4, par. 2, dello stesso regolamento, fermi i limiti previsti dagli artt. 16 e 26, in tema di norme di applicazione necessaria e di ordine pubblico del foro.

Regolam. Consiglio CEE 11/07/2007 num. 864 art. 4 com. 1, Regolam. Consiglio CEE 11/07/2007 num. 864 art. 4 com. 2, Regolam. Consiglio CEE 11/07/2007 num. 864 art. 16, Regolam. Consiglio CEE 11/07/2007 num. 864 art. 26, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 17, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 125, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 126

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)