diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 785 del 18/03/1971 (Rv. 350614 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUATORIA DELLE PROVE - SCELTA DELLE PROVE PIU IDONEE - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1971-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350614-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUATORIA DELLE PROVE - SCELTA DELLE PROVE PIU IDONEE - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO.*

E demandata al giudice di merito non solo la valutazione dei risultati probatori, ma anche la scelta di essi in ragione della maggiore precisione, certezza e attendibilita che ciascuno di essi puo comparativamente fornire. (nella specie, i giudici di merito avevano fondato il loro convincimento sui risultati dell'ispezione diretta dei luoghi da parte dell'ufficio, invece che sui risultati di una prova testimoniale). (V 776'69, mass n 339099).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)