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Sez. 3, Sentenza n. 776 del 10/03/1969 (Rv. 339099 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUATORIA DELLE PROVE - POTERE ESCLUSIVO DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339099-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUATORIA DELLE PROVE - POTERE ESCLUSIVO DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI.*

La valutazione delle prove costituisce compito esclusivo del giudice di merito, al quale spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento ed, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilita e la concludenza, scegliere, fra le varie risultanze, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti costitutivi della domanda e della eccezione e dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. (V. 66-68, massima n. 330892 826-67, massima n. 326931 812-67, massima n. 326911 e numerose altre conformi).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)