Sez. 1, Sentenza n. 2203 del 05/04/1984 (Rv. 434239 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ, RISARCIMENTO DEL DANNO - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DEFINITIVA ED IRREVERSIBILE DESTINAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA OPERA PUBBLICA DEL FONDO OCCUPATO - DESTINAZIONE EFFETTUATA DURANTE IL PERIODO DI OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA OVVERO NEL CORSO DEL PERIODO DI OCCUPAZIONE LEGITTIMA - DISTINZIONI - DIVERSE CONSEGUENZE ED EFFETTI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ, RISARCIMENTO DEL DANNO - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DEFINITIVA ED IRREVERSIBILE DESTINAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA OPERA PUBBLICA DEL FONDO OCCUPATO - DESTINAZIONE EFFETTUATA DURANTE IL PERIODO DI OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA OVVERO NEL CORSO DEL PERIODO DI OCCUPAZIONE LEGITTIMA - DISTINZIONI - DIVERSE CONSEGUENZE ED EFFETTI.*
La definitiva ed irreversibile destinazione alla realizzazione dell'opera pubblica del fondo occupato e non espropriato configura un fatto illecito immediatamente estintivo del diritto dominicale del privato ed acquisitivo del diritto stesso a titolo originario in capo all'ente costruttore, con conseguente facoltà di detto privato di agire per il risarcimento dei danni, nonché irrilevanza del decreto di espropriazione successivamente adottato, solo qualora venga a verificarsi durante l'occupazione illegittima del bene, mentre, quando intervenga nel corso del periodo di occupazione legittima, assume la Rilevanza del suddetto fatto illecito, con le conseguenze indicate, solo alla scadenza del medesimo periodo (non seguita da espropriazione), atteso che, fino a tale data, resta legittima la compressione del diritto di proprietà del privato. (V 1464/83, mass n 426292).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 50, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)