Sez. 1, Sentenza n. 5512 del 03/05/2000 (Rv. 536090 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione appropriativa illegittima "ab origine" - Illecito istantaneo - Configurabilità - Conseguenze - Prescrizione del diritto al risarcimento - Decorrenza - Dal momento dell'irreversibile trasformazione del fondo.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di occupazione acquisitiva, il titolo risarcitorio è dato, sia nell'ipotesi di occupazione "sine titulo", sia nell'ipotesi di occupazione d'urgenza ormai scaduta, dalla impossibilità di restituzioni del bene, impossibilità che, nel secondo caso, acquisterà rilievo solo oltre il limite temporale della compressione del diritto dominicale, laddove, nell'ipotesi in cui manchi "ab origine" un provvedimento di autorizzazione all'occupazione del fondo privato, l'estinzione del diritto di proprietà su di esso e il suo contestuale acquisto a titolo originario da parte dell'ente pubblico si verifica nel momento in cui diviene irreversibile la trasformazione del fondo in vista della sua destinazione all'opera pubblica; è pertanto da escludere che, ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento, possa farsi distinzione in relazione alla illegittimità originaria o successiva dell'occupazione, dovendosi ravvisare un illecito istantaneo, ancorché con effetti permanenti, e non un illecito permanente, anche nell'ipotesi in cui l'occupazione del fondo sia illegittima "ab origine".
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 235 art. 73, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)