Sez. 1, Sentenza n. 13747 del 18/09/2003 (Rv. 566943 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE | Attribuzione al coniuge affidatario non proprietario ex art. 155 comma quarto cod. civ. - Applicazione all'ipotesi di divorzio - Legittimità - Applicazione estensiva od analogica con riferimento al coniuge non affidatario - Esclusione - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE
In tema di separazione personale dei coniugi, la disposizione dell'art. 155, quarto comma, cod. civ. (nel testo novellato con la legge 19 maggio 1975 n. 151), che attribuisce al giudice il potere di assegnare l'abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario che non sia contitolare l'esclusivo titolare del diritto di godimento (reale o personale) sull'immobile, ha carattere eccezionale ed è dettata nell'esclusivo interesse della prole minorenne, sicché essa (pur essendo applicabile in tema di divorzio) non è invocabile, neppure in via di interpretazione estensiva, con riferimento alla posizione del coniuge non affidatario, ancorché avente diritto al mantenimento, al quale, pertanto, il predetto diritto non può essere attribuito neppure in forza dell'art. 156 cod. civ., che non conferisce la giudice il potere di imporre al coniuge obbligato al mantenimento di adempiervi in forma diretta e non mediante prestazione pecuniaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)