Sez. 1, Sentenza n. 24407 del 23/11/2007 (Rv. 601045 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE | Riconoscimento al coniuge non affidatario del diritto a un "contributo di natura patrimoniale" determinato nella sistemazione abitativa nella casa familiare di proprietà esclusiva dell'altro coniuge - Interpretazione estensiva dell'art. 155, quarto comma, cod. civ., nel testo previgente, e applicazione dell'art. 156 cod. civ. - Esclusione - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE
In tema di separazione personale dei coniugi, la disposizione di cui all'art. 155, quarto comma, cod. civ. (nella formulazione previgente), che attribuisce al giudice il potere di assegnare la casa familiare al coniuge affidatario che non vanti alcun diritto di godimento (reale o personale) sull'immobile, ha carattere eccezionale ed é dettata nell'esclusivo interesse della prole, sicché detta norma non é applicabile, neppure in via di interpretazione estensiva, con riferimento alla posizione del coniuge non affidatario, ancorché avente diritto al mantenimento, neppure ai sensi dell'art. 156 cod. civ.. (Nella specie la S.C., in applicazione del predetto principio, pur ritenendo che la decisione della corte di merito di riconoscere - stante la maggiore consistenza del patrimonio immobiliare del marito - alla moglie non affidataria il diritto ad un contributo di natura immobiliare determinato nella sistemazione abitativa nell'immobile già adibito a casa familiare non peccava di indeterminatezza, perché il valore economico di tale contributo era comunque determinabile, e pur ritenendo non sussistente alcuna contraddizione tra il mancato riconoscimento dell'assegnazione e l'attribuzione di tale "contributo di natura patrimoniale", di natura analoga pur se diversa, nella sua atipicità, rispetto all'assegnazione, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)