Sez. 6, Sentenza n. 1720 del 29/04/1996 Cc. (dep. 12/09/1996) Rv. 205567 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere | Notificazione alle altre parti (art. 584 cod. proc. pen.) - Applicabilità - Esclusione.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere
L'art. 584 cod. proc. pen. (notificazione della impugnazione) non è applicabile alle impugnazioni contro provvedimenti "de libertate", le quali rivestono una propria autonomia diversa da quella delle impugnazioni ordinarie, soprattutto con riferimento alla brevità dei termini processuali previsti a pena di decadenza ed alle garanzie apprestate con norme particolari.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 584 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)