Sez. 6, Sentenza n. 1772 del 30/04/1997 Cc. (dep. 20/05/1997) Rv. 207496 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Notificazione alle altre parti (art. 584 cod. proc. pen.) - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
L'art. 584 cod. proc. pen., che prevede la notificazione alle altre parti della impugnazione proposta da una di loro, e la cui violazione è peraltro sfornita di sanzione processuale, non è applicabile alle impugnazioni contro i provvedimenti "de libertate", le quali rivestono una propria fisionomia, diversa da quella delle impugnazioni ordinarie, soprattutto con riferimento alla brevità dei termini processuali previsti a pena di decadenza ed alle garanzie apprestate con norme particolari.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 584 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)