Sez. 3, Sentenza n. 2442 del 03/07/1969 (Rv. 341949 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - NATURA - TERMINE AD ADEMPIERE - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI DURANTE IL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA.*
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - NATURA - TERMINE AD ADEMPIERE - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI DURANTE IL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA.*
Il precetto e un atto preparatorio e non iniziale del processo esecutivo e, quale intimazione ad adempiere l'Obbligo risultante dal titolo esecutivo, e un atto extraprocessuale, che non contiene alcuna domanda e non e presentato ad alcun giudice. Neppure il termine ad adempiere di cui all'art.482 cod.proc.civ. ha natura processuale, e, pertanto, relativamente ad esso, non puo trovare applicazione la norma di cui all'art.1 della legge 14 luglio 1965 n.818, concernente la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale. (V. Sulla prima parte, 1711-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 482, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)