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Sez. 3, Sentenza n. 1125 del 19/04/1971 (Rv. 351208 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE - TERMINE AD ADEMPIERE EX ART 482 COD PROC CIV - SOSPENSIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351208-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE - TERMINE AD ADEMPIERE EX ART 482 COD PROC CIV - SOSPENSIONE - ESCLUSIONE.*

Il termine ad adempiere, in pendenza del quale, a norma dell'art 482 cod proc civ, non si puo iniziare l'esecuzione forzata, non ha natura processuale, e quindi decorre anche nel periodo delle ferie estive degli avvocati, cioe senza che ad esso possa applicarsi la sospensione prevista dalla legge 14 luglio 1965, n 818, e successivamente dalla legge 7 ottobre 1969, n 742. (Conf 2442'69, mass n 341949).*

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 482, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)